Statuto
SIPS - Società Italiana di Psicoterapia Strategica, fondata da Filippo Petruccelli il 19 marzo 2009 con atto Notaio Monica Scaravelli di Roma
Art. 1 - COSTITUZIONE
La Società Italiana di Psicoterapia Strategica - SIPS, denominata in seguito "Società", già costituita per scrittura privata il 1° Febbraio 1984, è un'associazione scientifica senza scopo di lucro.
Art. 2 - SCOPI
La Società ha per scopi di:
a. promuovere la ricerca scientifica nel campo della psicoterapia strategica in ogni suo aspetto e branca, nonché lo studio e la verifica dei criteri e delle metodiche idonee alla formazione professionale nell'ambito della psicoterapia strategica e delle sue applicazioni;
b. provvedere alla raccolta ed all'elaborazione di dati e di informazioni sull'argomento;
c. organizzare congressi, convegni, simposi, workshop, giornate di studio e simili;
d. promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'insegnamento e della pratica della psicoterapia strategica negli ambiti accademici, scientifici e tra i professionisti qualificati ad esercitarla;
e. riconoscere, sponsorizzare e patrocinare training, scuole e corsi di formazione professionale, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento e simili, organizzati da altri organismi. In proposito è esclusa la gestione diretta di corsi di formazione e simili da parte della Società;
f. riconoscere gli Istituti gestori delle attività di cui al precedente punto cinque;
g. curare gli interessi dei propri Soci presso Autorità, Enti e Istituzioni (compresi gli Ordini professionali), pubblici e privati, nazionali o internazionali;
h. curare la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste, articoli, newsletter, materiale audiovisivo, ecc.:
i. stabilire contatti, collegamenti, convenzioni, collaborazioni con Enti pubblici e privati, nazionali o internazionali;
j. tutelare in ogni modo lo ritenga opportuno, anche mediante interventi presso gli Organi legislativi, amministrativi e giudiziari, di qualsiasi livello e grado, gli interessi dei propri Soci e degli psicoterapeuti ad approccio strategica in genere;
k. promuovere la valorizzazione della professionalità della psicoterapia strategica e dei propri Soci;
l. curare la formazione e l'aggiornamento di un proprio albo professionale con l'indicazione delle notizie che riterrà opportune;
m. specificare i requisiti, le mansioni e le competenze di varie categorie e livelli professionali, quali - ad esempio - trainer, supervisori, didatti, formatori, docenti, tutor, psicoterapeuti senior, psicoterapeuti junior, aspiranti psicoterapeuti, etc., a seconda di quanto ritenga opportuno;
n. svolgere qualsiasi altra attività ritenga opportuno per il progresso della psicoterapia strategica in ambito nazionale e internazionale.
Art. 3 - SEDE
1. La Società ha sede legale in Roma.
2. Il Consiglio direttivo potrà deliberare l'apertura di altre sedi.
Art. 4 - SOCI
1. Soci dell'Associazione possono essere tutti i cittadini italiani e stranieri, senza distinzione di nazionalità.
2. I Soci della Società si dividono in:
a. ordinari:
i. gli psicoterapeuti ad indirizzo strategico, che abbiano conseguito il diploma di formazione presso una delle Scuole riconosciute dalla Società;
ii. i docenti, gli psicoterapeuti didatti, i supervisori e i trainer di dette Scuole;
iii. gli studiosi italiani e stranieri di chiara fama che si siano distinti nel campo della psicoterapia strategica;
iv. gli psicoterapeuti ad indirizzo strategico, che abbiano effettuato una formazione analoga a quella di cui alla precedente lettera “a”;
b. aderenti: coloro che coltivino lo studio della psicoterapia strategica;
c. onorari: coloro che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo della psicoterapia strategica;
d. sostenitori: coloro che, persone fisiche o giuridiche, contribuiscano con lasciti o donazioni al raggiungimento degli scopi della Società;
e. corrispondenti: coloro che siano soci di analoghe associazioni scientifiche o professionali estere;
f. istituzionali: le persone giuridiche professionali o scientifiche, idonee ai fini di una collaborazione con la Società.
3. I Soci si impegnano a contribuire al perseguimento degli scopi sociali e ad attenersi alle norme deontologiche contenute nel Codice deontologico, nonché a quelle contenute nel Regolamento.
Art. 5 - AMMISSIONI
1. L'ammissione alla Società è subordinata ad una domanda sulla quale decide il Consiglio direttivo.
2. L'ammissione dei Soci onorari avviene su invito del Consiglio direttivo.
Art. 6 - QUOTE SOCIALI
1. I Soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione e delle quote sociali annuali.
2. Solo i Soci in regola con i versamenti possono prendere parte alle attività sociali, comprese le Assemblee.
3. Il Socio moroso per oltre due anni consecutivi può essere considerato decaduto a norma dell'art. 18.
Art. 7 - SEZIONI E DIVISIONI
1. Il Consiglio direttivo può promuovere la costituzione di Sezioni territoriali della Società in sedi distaccate o di Divisioni per campo di interesse, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Scopo specifico delle Sezioni è quello di affrontare i problemi specifici della psicoterapia strategica nell'ambito del territorio.
3. Scopo specifico delle Divisioni è di riunire i Soci in funzione di interessi particolari.
Art. 8 - ORGANI SOCIALI
1. Organi della Società sono:
a. l'Assemblea dei Soci,
b. il Consiglio direttivo,
c. il Presidente,
d. i Vice Presidenti,
e. il Segretario,
f. il Tesoriere,
g. il Collegio dei Probiviri,
h. il Comitato Scientifico.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese eventualmente deliberati dal Consiglio direttivo.
3. Le cariche di Proboviro sono incompatibili con ogni altra negli organi sociali.
Art. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci ordinari in regola con le quote sociali.
2. E’ convocata dal Presidente in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, il Consiglio direttivo o almeno un terzo dei Soci ordinari.
3. La convocazione deve avvenire mediante lettera (inviata per posta ordinaria, per posta elettronica o per fax), inviata almeno un mese prima della data di convocazione.
4. L'Assemblea dei Soci ha il compito di:
a. deliberare sul resoconto morale e finanziario e sull'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
b. deliberare sugli eventuali provvedimenti ex art. 18;
c. eleggere il Consiglio direttivo e il Collegio dei Probiviri;
d. deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio direttivo;
e. decidere sulle questioni relative al buon andamento della Società, alla sua organizzazione ed al raggiungimento degli scopi sociali;
f. decidere la decadenza anticipata del Consiglio direttivo, ma non solo di alcuni membri;
g. approvare il Regolamento e il Codice deontologico.
5. L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti la maggioranza dei Soci ordinari in regola con le quote sociali, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci ordinari presenti.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età o dal Socio ordinario più anziano di età.
7. Ogni Socio ordinario può rappresentare, mediante delega scritta, non più di altri cinque Soci ordinari.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei Soci ordinari presenti, anche per delega, in regola con le quote sociali.
9. Su tutti gli argomenti di competenza della Assemblea, il Consiglio direttivo può interpellare i Soci ordinari a mezzo referendum.
10. Le consultazioni per referendum sono valide se risponde almeno la metà dei Soci ordinari in regola con le quote sociali; le deliberazioni relative sono valide a maggioranza dei votanti.
11. In caso di referendum il Presidente invia (per posta ordinaria, per posta elettronica o per fax) le delibare da approvare, alle quali i soci possono rispondono per posta ordinaria, per posta elettronica o per fax.
12. Il termine entro il quale la risposta deve pervenire è indicato nella comunicazione del Presidente.
13. I verbali delle Assemblee vengono inviati a tutti i Soci di ogni categoria.
14. Il Consiglio Direttivo, quando lo ritenga opportuno, può convocare Assemblee delle altre categorie di Soci, con valore consultivo.
Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio direttivo è composto da due a nove membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci ordinari tra i Soci ordinari.
2. Il numero dei consiglieri è stabilito dall'Assemblea dei Soci che provvede all'elezione.
3. In caso di consultazione per referendum il numero dei consiglieri da eleggere è stabilito dal Consiglio direttivo uscente.
4. Qualora il numero dei Consiglieri da eleggere sia di due, le cariche di Presidente e di Segretario sono decise dall’Assemblea dei Soci; in caso di consultazione per referendum, invece, sono decise dal Consiglio direttivo neo eletto.
5. Il Consiglio direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.
6. In particolare può svolgere tutte le operazioni finanziarie e bancarie, attive e passive.
7. Redige inoltre i resoconti morale e finanziario e i bilanci consuntivo e preventivo; stabilisce l'ammontare della tassa di ammissione e delle quote sociali per le varie categorie di Soci.
8. Delibera sull'ammissione di nuovi Soci.
9. Redige e aggiorna il Codice deontologico ed il Regolamento, sottoponendoli all’Assemblea per l’approvazione.
10. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l'anno o quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri, il Presidente o il Consiglio dei Probiviri.
11. Le delibere del Consiglio direttivo sono valide se sono presenti, anche attraverso delega, almeno la metà dei Consiglieri; le decisioni relative sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
12. Ogni Consigliere può rappresentare per delega scritta non più di un altro Consigliere.
13. Le deleghe non sono ammesse se il numero dei consiglieri è di due.
14. Le delibere del Consiglio possono essere adottate anche mediante lettera (inviata per posta ordinaria, per posta elettronica o per fax), su decisione del Presidente.
15. In tal caso il Presidente sottopone per lettera le delibere da adottare, che per essere valide devono essere approvate dalla maggioranza dei Consiglieri.
16. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.
Art. 11 - IL PRESIDENTE
Il Presidente della Società ha la rappresentanza legale della Società nonché la firma sociale.
Può delegare per iscritto ai Vice Presidenti parte delle sue funzioni.
Presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.
Art. 12 - I VICE PRESIDENTI
I Vice Presidente vengono eletti solo quando il numero dei membri del Consiglio direttivo sia superiore a tre.
Il numero dei Vice Presidenti è stabilito dal Consiglio direttivo.
Il Vice Presidente più anziano d’età sostituisce in caso di impedimento il Presidente.
Art. 13 - IL SEGRETARIO
Il Segretario, anche a mezzo di altre persone nominate dal Consiglio direttivo anche tra non Soci, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee e alla loro conservazione.
Art. 14 - IL TESORIERE
1. Il Tesoriere, anche a mezzo di altre persone nominate dal Consiglio direttivo anche tra non Soci, ha in consegna i fondi sociali, provvede agli incassi ed ai versamenti, tiene in regola i registri amministrativi, compila i bilanci ed è autorizzato ad aprire conti correnti bancari e postali, e ad operare con firma singola su detti conti, versare e girare assegni e vaglia, prelevare sull'avere liquido e su eventuali crediti accordati.
2. Viene eletto solo nel caso che il numero dei membri del Consiglio direttivo sia superiore a due, altrimenti le sue funzioni sono attribuite al Segretario.
Art. 15 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed è costituito da tre membri.
2. Al Collegio dei Probiviri spetta il compito di vigilare sul rispetto delle norme del Codice deontologico e di istruire le pratiche relative alla loro infrazione.
3. Le relative sanzioni che il Collegio dei Probiviri può applicare, in relazione alla gravità dell'infrazione sono:
a. l'ammonizione;
b. la censura;
c. la proposta di decadenza ai sensi dell'art. 18.
Art. 16 - IL COMITATO SCIENTIFICO
1. Il Comitato scientifico può essere nominato dal Consiglio direttivo tra i Soci di qualsiasi categoria, che abbiano particolare rilevanza nella comunità scientifica nazionale o internazionale.
2. Il Comitato ha funzioni consultive e si occupa, in particolare, delle questioni di carattere scientifico relative all’attività sociale.
3. I membri, il cui numero viene stabilito dal Consiglio direttivo, durano in carica tre anni.
Art. 17 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
1. La qualifica di Socio si perde per:
a. morte;
b. dimissioni;
c. morosità;
d. decadenza.
2. I Soci morosi da oltre due anni possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo.
3. La decadenza può essere pronunciata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Collegio dei Probiviri, per gravi motivi di ordine deontologico.
Art. 18 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
1. Il patrimonio della Società è costituito dalle tasse di ammissioni, dalle quote sociali, da donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche, da fondi destinati ad incrementarne il patrimonio, da materiali e mobili di sua proprietà.
2. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
Art. 19 - NORME TRANSITORIE E FINALI
1. La Società ha durata illimitata.
2. I sottoscrittori dell’atto costitutivo possono perdere la qualifica di socio solo per morte o dimissioni.
3. Fino a quando non decida altrimenti, l’Assemblea dei Soci può adottare come Codice deontologico quello di enti affini.
4. Le modifiche dello Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria, con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi dei Soci ordinari e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti: ogni Socio non può rappresentare per delega più di cinque altri Soci.
La Società Italiana di Psicoterapia Strategica - SIPS, denominata in seguito "Società", già costituita per scrittura privata il 1° Febbraio 1984, è un'associazione scientifica senza scopo di lucro.
Art. 2 - SCOPI
La Società ha per scopi di:
a. promuovere la ricerca scientifica nel campo della psicoterapia strategica in ogni suo aspetto e branca, nonché lo studio e la verifica dei criteri e delle metodiche idonee alla formazione professionale nell'ambito della psicoterapia strategica e delle sue applicazioni;
b. provvedere alla raccolta ed all'elaborazione di dati e di informazioni sull'argomento;
c. organizzare congressi, convegni, simposi, workshop, giornate di studio e simili;
d. promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'insegnamento e della pratica della psicoterapia strategica negli ambiti accademici, scientifici e tra i professionisti qualificati ad esercitarla;
e. riconoscere, sponsorizzare e patrocinare training, scuole e corsi di formazione professionale, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento e simili, organizzati da altri organismi. In proposito è esclusa la gestione diretta di corsi di formazione e simili da parte della Società;
f. riconoscere gli Istituti gestori delle attività di cui al precedente punto cinque;
g. curare gli interessi dei propri Soci presso Autorità, Enti e Istituzioni (compresi gli Ordini professionali), pubblici e privati, nazionali o internazionali;
h. curare la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste, articoli, newsletter, materiale audiovisivo, ecc.:
i. stabilire contatti, collegamenti, convenzioni, collaborazioni con Enti pubblici e privati, nazionali o internazionali;
j. tutelare in ogni modo lo ritenga opportuno, anche mediante interventi presso gli Organi legislativi, amministrativi e giudiziari, di qualsiasi livello e grado, gli interessi dei propri Soci e degli psicoterapeuti ad approccio strategica in genere;
k. promuovere la valorizzazione della professionalità della psicoterapia strategica e dei propri Soci;
l. curare la formazione e l'aggiornamento di un proprio albo professionale con l'indicazione delle notizie che riterrà opportune;
m. specificare i requisiti, le mansioni e le competenze di varie categorie e livelli professionali, quali - ad esempio - trainer, supervisori, didatti, formatori, docenti, tutor, psicoterapeuti senior, psicoterapeuti junior, aspiranti psicoterapeuti, etc., a seconda di quanto ritenga opportuno;
n. svolgere qualsiasi altra attività ritenga opportuno per il progresso della psicoterapia strategica in ambito nazionale e internazionale.
Art. 3 - SEDE
1. La Società ha sede legale in Roma.
2. Il Consiglio direttivo potrà deliberare l'apertura di altre sedi.
Art. 4 - SOCI
1. Soci dell'Associazione possono essere tutti i cittadini italiani e stranieri, senza distinzione di nazionalità.
2. I Soci della Società si dividono in:
a. ordinari:
i. gli psicoterapeuti ad indirizzo strategico, che abbiano conseguito il diploma di formazione presso una delle Scuole riconosciute dalla Società;
ii. i docenti, gli psicoterapeuti didatti, i supervisori e i trainer di dette Scuole;
iii. gli studiosi italiani e stranieri di chiara fama che si siano distinti nel campo della psicoterapia strategica;
iv. gli psicoterapeuti ad indirizzo strategico, che abbiano effettuato una formazione analoga a quella di cui alla precedente lettera “a”;
b. aderenti: coloro che coltivino lo studio della psicoterapia strategica;
c. onorari: coloro che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo della psicoterapia strategica;
d. sostenitori: coloro che, persone fisiche o giuridiche, contribuiscano con lasciti o donazioni al raggiungimento degli scopi della Società;
e. corrispondenti: coloro che siano soci di analoghe associazioni scientifiche o professionali estere;
f. istituzionali: le persone giuridiche professionali o scientifiche, idonee ai fini di una collaborazione con la Società.
3. I Soci si impegnano a contribuire al perseguimento degli scopi sociali e ad attenersi alle norme deontologiche contenute nel Codice deontologico, nonché a quelle contenute nel Regolamento.
Art. 5 - AMMISSIONI
1. L'ammissione alla Società è subordinata ad una domanda sulla quale decide il Consiglio direttivo.
2. L'ammissione dei Soci onorari avviene su invito del Consiglio direttivo.
Art. 6 - QUOTE SOCIALI
1. I Soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione e delle quote sociali annuali.
2. Solo i Soci in regola con i versamenti possono prendere parte alle attività sociali, comprese le Assemblee.
3. Il Socio moroso per oltre due anni consecutivi può essere considerato decaduto a norma dell'art. 18.
Art. 7 - SEZIONI E DIVISIONI
1. Il Consiglio direttivo può promuovere la costituzione di Sezioni territoriali della Società in sedi distaccate o di Divisioni per campo di interesse, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Scopo specifico delle Sezioni è quello di affrontare i problemi specifici della psicoterapia strategica nell'ambito del territorio.
3. Scopo specifico delle Divisioni è di riunire i Soci in funzione di interessi particolari.
Art. 8 - ORGANI SOCIALI
1. Organi della Società sono:
a. l'Assemblea dei Soci,
b. il Consiglio direttivo,
c. il Presidente,
d. i Vice Presidenti,
e. il Segretario,
f. il Tesoriere,
g. il Collegio dei Probiviri,
h. il Comitato Scientifico.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese eventualmente deliberati dal Consiglio direttivo.
3. Le cariche di Proboviro sono incompatibili con ogni altra negli organi sociali.
Art. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci ordinari in regola con le quote sociali.
2. E’ convocata dal Presidente in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, il Consiglio direttivo o almeno un terzo dei Soci ordinari.
3. La convocazione deve avvenire mediante lettera (inviata per posta ordinaria, per posta elettronica o per fax), inviata almeno un mese prima della data di convocazione.
4. L'Assemblea dei Soci ha il compito di:
a. deliberare sul resoconto morale e finanziario e sull'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
b. deliberare sugli eventuali provvedimenti ex art. 18;
c. eleggere il Consiglio direttivo e il Collegio dei Probiviri;
d. deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio direttivo;
e. decidere sulle questioni relative al buon andamento della Società, alla sua organizzazione ed al raggiungimento degli scopi sociali;
f. decidere la decadenza anticipata del Consiglio direttivo, ma non solo di alcuni membri;
g. approvare il Regolamento e il Codice deontologico.
5. L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti la maggioranza dei Soci ordinari in regola con le quote sociali, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci ordinari presenti.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età o dal Socio ordinario più anziano di età.
7. Ogni Socio ordinario può rappresentare, mediante delega scritta, non più di altri cinque Soci ordinari.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei Soci ordinari presenti, anche per delega, in regola con le quote sociali.
9. Su tutti gli argomenti di competenza della Assemblea, il Consiglio direttivo può interpellare i Soci ordinari a mezzo referendum.
10. Le consultazioni per referendum sono valide se risponde almeno la metà dei Soci ordinari in regola con le quote sociali; le deliberazioni relative sono valide a maggioranza dei votanti.
11. In caso di referendum il Presidente invia (per posta ordinaria, per posta elettronica o per fax) le delibare da approvare, alle quali i soci possono rispondono per posta ordinaria, per posta elettronica o per fax.
12. Il termine entro il quale la risposta deve pervenire è indicato nella comunicazione del Presidente.
13. I verbali delle Assemblee vengono inviati a tutti i Soci di ogni categoria.
14. Il Consiglio Direttivo, quando lo ritenga opportuno, può convocare Assemblee delle altre categorie di Soci, con valore consultivo.
Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio direttivo è composto da due a nove membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci ordinari tra i Soci ordinari.
2. Il numero dei consiglieri è stabilito dall'Assemblea dei Soci che provvede all'elezione.
3. In caso di consultazione per referendum il numero dei consiglieri da eleggere è stabilito dal Consiglio direttivo uscente.
4. Qualora il numero dei Consiglieri da eleggere sia di due, le cariche di Presidente e di Segretario sono decise dall’Assemblea dei Soci; in caso di consultazione per referendum, invece, sono decise dal Consiglio direttivo neo eletto.
5. Il Consiglio direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.
6. In particolare può svolgere tutte le operazioni finanziarie e bancarie, attive e passive.
7. Redige inoltre i resoconti morale e finanziario e i bilanci consuntivo e preventivo; stabilisce l'ammontare della tassa di ammissione e delle quote sociali per le varie categorie di Soci.
8. Delibera sull'ammissione di nuovi Soci.
9. Redige e aggiorna il Codice deontologico ed il Regolamento, sottoponendoli all’Assemblea per l’approvazione.
10. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l'anno o quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri, il Presidente o il Consiglio dei Probiviri.
11. Le delibere del Consiglio direttivo sono valide se sono presenti, anche attraverso delega, almeno la metà dei Consiglieri; le decisioni relative sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
12. Ogni Consigliere può rappresentare per delega scritta non più di un altro Consigliere.
13. Le deleghe non sono ammesse se il numero dei consiglieri è di due.
14. Le delibere del Consiglio possono essere adottate anche mediante lettera (inviata per posta ordinaria, per posta elettronica o per fax), su decisione del Presidente.
15. In tal caso il Presidente sottopone per lettera le delibere da adottare, che per essere valide devono essere approvate dalla maggioranza dei Consiglieri.
16. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.
Art. 11 - IL PRESIDENTE
Il Presidente della Società ha la rappresentanza legale della Società nonché la firma sociale.
Può delegare per iscritto ai Vice Presidenti parte delle sue funzioni.
Presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.
Art. 12 - I VICE PRESIDENTI
I Vice Presidente vengono eletti solo quando il numero dei membri del Consiglio direttivo sia superiore a tre.
Il numero dei Vice Presidenti è stabilito dal Consiglio direttivo.
Il Vice Presidente più anziano d’età sostituisce in caso di impedimento il Presidente.
Art. 13 - IL SEGRETARIO
Il Segretario, anche a mezzo di altre persone nominate dal Consiglio direttivo anche tra non Soci, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee e alla loro conservazione.
Art. 14 - IL TESORIERE
1. Il Tesoriere, anche a mezzo di altre persone nominate dal Consiglio direttivo anche tra non Soci, ha in consegna i fondi sociali, provvede agli incassi ed ai versamenti, tiene in regola i registri amministrativi, compila i bilanci ed è autorizzato ad aprire conti correnti bancari e postali, e ad operare con firma singola su detti conti, versare e girare assegni e vaglia, prelevare sull'avere liquido e su eventuali crediti accordati.
2. Viene eletto solo nel caso che il numero dei membri del Consiglio direttivo sia superiore a due, altrimenti le sue funzioni sono attribuite al Segretario.
Art. 15 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed è costituito da tre membri.
2. Al Collegio dei Probiviri spetta il compito di vigilare sul rispetto delle norme del Codice deontologico e di istruire le pratiche relative alla loro infrazione.
3. Le relative sanzioni che il Collegio dei Probiviri può applicare, in relazione alla gravità dell'infrazione sono:
a. l'ammonizione;
b. la censura;
c. la proposta di decadenza ai sensi dell'art. 18.
Art. 16 - IL COMITATO SCIENTIFICO
1. Il Comitato scientifico può essere nominato dal Consiglio direttivo tra i Soci di qualsiasi categoria, che abbiano particolare rilevanza nella comunità scientifica nazionale o internazionale.
2. Il Comitato ha funzioni consultive e si occupa, in particolare, delle questioni di carattere scientifico relative all’attività sociale.
3. I membri, il cui numero viene stabilito dal Consiglio direttivo, durano in carica tre anni.
Art. 17 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
1. La qualifica di Socio si perde per:
a. morte;
b. dimissioni;
c. morosità;
d. decadenza.
2. I Soci morosi da oltre due anni possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo.
3. La decadenza può essere pronunciata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Collegio dei Probiviri, per gravi motivi di ordine deontologico.
Art. 18 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
1. Il patrimonio della Società è costituito dalle tasse di ammissioni, dalle quote sociali, da donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche, da fondi destinati ad incrementarne il patrimonio, da materiali e mobili di sua proprietà.
2. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
Art. 19 - NORME TRANSITORIE E FINALI
1. La Società ha durata illimitata.
2. I sottoscrittori dell’atto costitutivo possono perdere la qualifica di socio solo per morte o dimissioni.
3. Fino a quando non decida altrimenti, l’Assemblea dei Soci può adottare come Codice deontologico quello di enti affini.
4. Le modifiche dello Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria, con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi dei Soci ordinari e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti: ogni Socio non può rappresentare per delega più di cinque altri Soci.
